Art. 5.
(Attivazione dei centri di mediazione familiare e progetti di mediazione familiare).

      1. Le regioni, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, nell'ambito delle funzioni disciplinate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali, hanno il compito di programmare nei piani sociali regionali interventi di sostegno alla famiglia attraverso la mediazione familiare; alle province compete la promozione sociale dei servizi, nonché l'aggiornamento degli operatori del settore; ai comuni, singoli o associati, compete l'erogazione del relativo servizio.
      2. 1 comuni, nell'ambito dei programmi e delle iniziative a favore dell'infanzia e dell'adolescenza previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, favoriscono il finanziamento dei progetti in favore della mediazione familiare, avvalendosi a tale fine della collaborazione delle organizzazioni di volontariato nonché degli enti e delle associazioni, pubblici e privati, che operano nell'ambito della mediazione familiare.